Il Consiglio dell’Ordine nell’adunanza 1/2/2016 ha approvato le nuove Linee guida per l’accreditamento delle attività formative di competenza.
La richiesta di accreditamento avviene mediante compilazione del seguente modello istanza da inviare a mezzo e-mail a formazione@avvocatibustoarsizio.it
Si riportano le disposizioni relative le istanze di accreditamento:
- il Consiglio dell’Ordine è competente per tutte le attività formative a rilevanza locale, per i corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d’ufficio, per i corsi per mediatori professionali.
- Gli organizzatori delle attività formative accreditande, al momento del deposito della richiesta di accreditamento al Consiglio dell’Ordine, mediante domanda (redatta secondo il modello adottato dal COA e scaricabile dal sito Internet) sottoscritta e corredata dai documenti richiesti ed utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti e le specifiche competenze dei relatori, devono anche trasmettere la medesima istanza con allegati, compilata e sottoscritta dal soggetto organizzatore, all’indirizzo e-mail formazione@ordineavvocatibustoarsizio.it (avendo cura che il relativo file sia di dimensione non superiore a 500 kilobytes), unendo il testo del programma dettagliato (abstract obbiettivo formativo, nominativo relatori e qualifiche, sede e orario lavori e modalità di iscrizione) affinché la Segreteria COA possa effettuare le informative ai Colleghi attraverso il sito Internet nella apposita sezione “Aggiornamento/Formazione” nel quale devono essere pubblicate tutte le attività formative, organizzate e/o accreditate dal Consiglio dell’Ordine di Busto Arsizio.
- Ai fini dell’istruttoria di accreditamento dell’attività formativa, il Consiglio dell’Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell’accreditamento – ogni chiarimento ed integrazione documentale che ritenga utile, anche con riferimento alle qualifiche e competenze sia dell’organizzatore, che dei formatori e/o relatori.
- Ai fini del computo del termine dell’istruttoria di accreditamento, la decorrenza è sospesa nei periodi compresi dal 20 dicembre e il 10 gennaio e tra il 1° agosto e il 10 settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente tra l’ultima adunanza di ciascun mandato del COA e la prima adunanza del mandato successivo.
- E’ fatto avviso ai soggetti organizzatori le attività formative, della opportunità di presentare le istanze di accreditamento con congruo anticipo rispetto la data di svolgimento dell’evento, tenuto conto che la durata dell’istruttoria è di 45 giorni dal ricevimento dell’istanza completa degli allegati richiesti.
- Ottenuto dal Consiglio dell’Ordine l’accreditamento dell’attività formativa, gli organizzatori della stessa sono tenuti a pubblicizzare l’evento ai destinatari, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura letterale non modificabile: “evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio” con la specificazione del numero dei crediti attribuiti e la materia.
- L’accreditamento concesso dal Consiglio dell’Ordine vale esclusivamente per la singola attività formativa e, in caso di ripetizione della medesima, la richiesta di accreditamento deve essere reiterata.